Molise Esenzioni:

19.07.2013 16:27
Per alcuni Tipi di Esenzioni, non è solo a Livello Nazionale come dovrebbe essere ma è a Livello Regionale, in questo caso parliamo della Regione Molise,  ma successivamente citeremo tutte le altre Regioni.
 
Successivamente trovando altre Esenzioni le pubblicheremo Attualmente mettiamo queste per semplificare ed aggiornare velocamente il sito.
 
 
 
Esenzioni Molise:
 
 
 
 
 
Ticket: Normativa regionale Molise
Delibera della Giunta regionale n. 1188 del 29 luglio 2002-09-04 come modificata a seguito dell'emanazione del DM 27/09/02, successivamente modificata dai decreti commissariali n. 87 e 97 del 2011, e dalla Circolare modificativa della regione Molise n.4702 del 3 aprile 2012
La Giunta regionale
 
…omissis…
 
delibera
 
…omissis…
 
Introdurre una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica definita in Euro 1 (uno) per ogni confezione di farmaco prescritto e fino ad un massimo di Euro 3 (tre) per ricetta, escludendo le confezioni di farmaco il cui costo è inferiore ad Euro 5 (cinque) (art.4 lettera a);
 
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica:
 
Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1 all’ 8 categoria;
Invalidi per servizio dalla 1 all’8 categoria;
Invalidi civili al 100%;
Ciechi bioculari;
Invalidi del lavoro 1^ categoria (da 80 a 100%);
Ex deportati da campi di sterminio;
Danneggiati da vaccinazione obbligatorio, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art.43, comma 3bis, DPR 309/90, relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2002, n.12;
Tossicodipendenti per terapia metadonica.
La tipologia di esenzioni è indicata dal medico prescrittore.
 
Qualora il tesserino sanitario non sia aggiornato, gli stati di esenzione possono essere, altresì, autocertificati sul retro della ricetta, fatte salve le esenzioni riconducibili esclusivamente alla sfera di competenza del medico prescrittore (ad es.: pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei nel terapia del dolore).
 
Sono autocertificate sul retro della ricetta le esenzioni legate a situazioni reddituali.
 
Nel caso in cui il medico prescriva un medicinale non coperto da brevetto indicandolo come insostituibile o l’assistito non accetti la sostituzione del medicinale con altro equivalente di minor costo, la differenza di prezzo è a carico dell’assistito (con l’eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie) fermi restando gli indirizzi forniti dal competente Assessorato alle Politiche Sanitarie e Sociali.
 
Circolare esplicativa della Regione Molise sull'applicazione dei tickets introdottti con Decreti commissariali n. 87/2011 e n. 97/2011
 
In riferimento ai decreti commissariali n.87/2011 e n. 97/2011 con i quali sono state introdotte misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica concenzionata, si forniscono i seguenti chiarimenti ai fini applicativi della manovra. Come stabilito con decreto n.97/2011 la decorrenza delle misure di compartecipazione è stata fissata al 14 novembre 2011. nel dettaglio dei tickets introdotti si precisa quanto segue:
 
 
la quota fissa a ricetta di € 0,50 - che è in aggiunta alla quota da versare sulle confezioni - deve essere applicata su tutte le ricette e per tutti i pazienti, ad esclusione gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ex legge 203/2000, nonchè gli invalidi vittime del terrorismo e loro familiari ex art. 9 legge 206/2004, detenuti e internati ex dlgs 230/1999
la quota di € 2,00 per confezione deve essere applicata ai farmaci coperti da brevetto. In caso di ricetta con pluriprescrizione deve percepirsi un importo massimo di € 6,00. Sono escluse da detta compartecipazione le confezioni di farmaco il cui costo è inferiore a € 5,00. Resta fermo per questa forma di compartecipazione il sistema delle esenzioni in vigore
si conferma la quota di compartecipazione di € 0,50 a confezione applicata sui farmaci a brevetto scaduto (sia branded che unbranded), introdotta con DGR n. 1224/2003. Sono escluse da detta compartecipazione il sistema delle esenzioni in vigore. 
A dette quote si somma la differenza eventualmente dovuta rispetto al prezzo di rimborso per i farmaci non coperti da brevetto inseriti nel sistema del rimborso di riferimento (lista di trasparenza Aifa), qualora il medico prescriva il farmaco di costo più alto del prezzo di rimborso e indichi sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale ovvero l'assistito rifiuti la sostituzione del medicinale più costoso con quello di prezzo più basso a totale carico del SSN; sono tuttavia esclusi dal pagamento della differenza di prezzo gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ex legge 203/2000, nonchè gli invalidi vittime del terrorismo e loro familiari ex art.9 legge 206/2004, detenuti e internati ex dlgs 230/1999.
 
Si rappresenta, inoltre, che è stata introdotta quale ulteriore misura di razionalizzazione dei consumi, la limitazione di prescrizione di terapie di durata non superiore ai 30 giorni (come modificata dal decreto n.97/2011) per il solo mese di dicembre 2011.
 
Si precisa, infine, che la presente manovra non si estende ai farmaci erogati attraverso il canale della distribuzione per conto, che resta soggetto alle quote di compartecipazione finora percepite.
 
Comunicazione della Regione Molise dell'11 novembre 2011 a rettifica dei decreti commissariali n. 87 e 97 del 2011
 
In aggiunta al sistema regionale delle esenzioni in vigore sono esenti dal pagamento della quota sulla confezione di € 2,00 (farmaco con brevetto) o € 0,50 (farmaci a brevetto scaduto sia branded che unbranded) anche i seguenti soggetti con condizioni economiche disagiate:
 
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art.8 comma 16 legge 537/93 e s.m.e i)
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 € (ex art.8 comma 16 L.537/1993 e succ.modifiche e integrazioni)
Titolari di pensioni al minimo di età supeiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico 
Circolare modificativa della Regione Molise n. 4702 del 3 aprile 2012 a rettifica delle precedenti Circolari n. 2574 del 2009 e n. 14446 del 2011
 
... omissis...
Si stabilisce che sono esclusi dalpagamento della differenza di prezzo tra farmaco prescritto e farmaco di riferimento con prezzo più basso (art. 7 Legge 405/2011) esclusivamente: - gli invalidi di guerra titolari di pesnione vitalizia; - gli invalidi vittime del terrorismo e delle stragi di tal matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori