Legge 68/99

27.07.2013 00:48

Ecco cosa prevede la legge 68/99

La norma sul collocamento obbligatorio si applica a quattro categorie di disabili: quote riservate e sanzioni

MILANO - Punta all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili la legge sul cosiddetto collocamento obbligatorio, la 68/99: un insieme di norme per garantire anche a loro il diritto al lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Ecco i punti chiave.

A CHI SI APPLICA - Si applica a quattro categorie di cittadini disabili: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Inail; le persone non vedenti o sorde; le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. L'accertamento delle condizioni di disabilità è svolto dalle commissioni previste dalla legge 104/92. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

COLLOCAMENTO MIRATO - È costituito da quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Gli uffici competenti, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti nonchè all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni (aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali con tempi e modi certi) e all'attuazione del collocamento mirato.

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in una quota pari al 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo, i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni.

I CRITERI DI COMPUTO - Dal computo sono esclusi tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

FONDO REGIONALE - Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle legge 68/99 e i contributi versati dai datori di lavoro, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

SANZIONI - Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa per ritardato invio del prospetto. Le sanzioni amministrative previste dalla legge 68/99 sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie citate, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di una somma al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

RELAZIONE BIENNALE - Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro marzo, sono tenute a inviare al ministro stesso. (Fonte: www.redattoresociale.it)

Assunzione categorie protette

 

La materia è regolata dalla Legge n. 68 del 12.3.1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333) che si prefigge lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento mirato.

 

La legge permette ai datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che i benefici contributivi possono cumularsi, ma non potrà in ogni caso eccedere il 100% della contribuzione a carico del d.d.l. (datore di lavoro).

L’Inps ha regolato la materia delle AGEVOLAZIONI con la circolare n. 203 del 19.11.2001 e con i messaggi n. 320 del 16.7.2002, n. 337 del 27.09.2002, n. 151 del 17.12.2003 e n. 33491 del 19.10.2004.

 

I SOGGETTI BENEFICIARI

 

Le persone rientranti tra le categorie protette che hanno diritto alle assunzioni obbligatorie sono:

  • Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
  • Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL.
  • I non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970.
  • Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra.
  • Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).

Per poter accedere ai benefici della legge n. 68/99, le persone disabili che si trovino in uno stato di disoccupazione, devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti per il collocamento obbligatorio.

La graduatoria è unica e l’inserimento è fatto tenendo conto degli elementi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province.

 

I DATORI DI LAVORO E QUOTE DI RISERVA

 

I d.d.l. (datori di lavoro) pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a coloro che a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale subiscano una disabilità dopo l’assunzione.

 

La quota di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette è modulata secondo l’entità dimensionale del datore di lavoro privato o pubblico:

  • per più di 15 dipendente, la quota d’obbligo è di uno ( 1 ) lavoratore disabile
  • per più di 35 dipendenti, la quota d’obbligo è di due ( 2 ) lavoratori disabili
  • per più di 50 dipendenti, la quota d’obbligo è pari al 7% dei lavoratori occupati
  • per più di 50 dipendenti, la quota d’obbligo è pari a 1% per vedove, orfani, e profughi.

Sono previste deroghe ed esoneri per alcuni d.d.l., quali i partiti, i sindacati, enti senza scopo di lucro, forze di polizia, della difesa, aziende che presentano richieste di intervento di cassa integrazione speciale o procedure di mobilità.

 

I d.d.l. (datori di lavoro) debbono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei disabili. E’ ammessa la richiesta nominativa.

  • da parte dei d.d.l. che occupino da 15 a 35 dipendenti
  • da parte dei d.d.l. che occupino da 36 a 50 dipendenti ma limitatamente al 50% delle unità da assumere
  • da parte dei d.d.l. che occupino più di 50 dipendenti ma limitatamente al 60% delle unità da assumere.

Se il d.d.l. che ha l’obbligo dell’assunzione, non provvede ad alcuna richiesta nominativa, allora sarà il centro per l’impiego competente ad inviare numericamente le unità mancanti.


Nel caso di impossibilità ad avviare lavoratori con le qualifiche richieste, saranno avviati lavoratori con qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio.

E’ previsto ancora l’obbligo da parte dei d.d.l .a denunciare alla Direzione provinciale del lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno il numero complessivo dei lavoratori ed il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori aventi diritto all’assunzione.


IL COMPUTO

 

Per la determinazione delle dimensioni aziendali, sono esclusi

  • gli stessi lavoratori assunti obbligatoriamente
  • i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro
  • i dirigenti
  • i lavoratori a part-time si computano in proporzione all’orario lavorativo praticato; le frazioni superiori allo 0,50% sono considerate unità.

IL RAPPORTO DI LAVORO


Al lavoratore assunto con la legge n.68/99, si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori.

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue disabilità.

Il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo , esercitato nei confronti di un lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile se il numero dei lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva.

 

NORME


 

ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
Legge n. 381 / 70 Legge 26 maggio 1970, n. 381>

(in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 156). >

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.
L egge n. 407 / 98 Legge 23 novembre 1998, n. 407>

(in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 277). >

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Legge n. 68 / 1999 Legge 12 marzo 1999, n. 68.>

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68). >

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
D.P.R. 10.10.2000 n. 333 Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333>

(in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270).>

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Circ. n. 203 del 19.11.2001 Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l’assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circ 109 del 07 ottobre 2005 Oggetto : Assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Riflessi sulla disciplina in materia di assunzioni a termine ex D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Circ 60 del 21 aprile 2009 Oggetto: Anno 2009. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all’occupazione
Msg. n. 320 del 16.7.2002 Oggetto: agevolazioni contributive previste dall'art. 13 della legge n. 68/1999 per l'assunzione di lavoratori disabili. Chiarimenti.
Msg. n. 337 del 27.09.2002 Oggetto: benefici per l'assunzione di disabili ex art. 13 della legge n. 68/1999. Incumulabilità con altre agevolazioni contributive.
Msg. n. 151 del 17.12.2003 Oggetto: Benefici per l'assunzione di disabili ex art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Cumulabilità con altre agevolazioni contributive.
Msg. n. 33491 del 19.10.2004 Oggetto: Benefici per l’assunzione di disabili ex art. 13 L.12.03.1999 n. 68. Modalità operative per il cumulo con altre agevolazioni contributive

https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6249

per chi vuole approffondire

https://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm

https://www.handylex.org/stato/l120399.shtml