Indennità di Accompagnamento (L. 18/80)

05.09.2013 02:30
30.07.2013 01:58
 
La legge 104/92: "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art 3 individua i soggetti aventi diritto.
 
In particolare:
 
 l'art. 3 - comma 1 definisce persona  handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
 
l'art. 3 - comma 3 definisce la situazione di handicap grave che si configura "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
 
Il certificato di handicap (art. 3 - comma 1) è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni lavorative.In base all'art. 21 della legge 104/92, la persona handicappata, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
 
scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
 
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
 
Questa agevolazione opera solo nel campo della Pubblica Amministrazione
 
Il certificato di handicap grave (art. 3 - comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall'art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
 
prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all'8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
 
permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
 
trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
 
congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (figlio, fratello e/o sorella, coniuge, genitore) portatore di handicap in condizioni di gravità.
 
Si sottolinea che la certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione.
 
L'accertamento viene effettuato dalle stesse commissioni mediche che operano presso l'Azienda USL per il riconoscimento dell'invalidità civile (legge n.295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le commissioni sono integrate da un medico dell'INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
 
Tale norma ha anche attribuito all'Inps il compito di convalida definitiva dei verbali che, precedentemente alla entrata in vigore della nuova normativa, era attribuito alle Commissioni Mediche di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
Eccezioni
 
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 - comma 3 della Legge n. 289/2002 -finanziaria 2003 e Circolare INPS n. 128/2003). Si tratta di un'opportunità importante per le persone con sindrome di Down che  possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra. Si precisa che il "cariotipo" è l'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.
 
Per i grandi invalidi di guerra, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL (articolo 38 - comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).
 
Questo vantaggio spetta ai soli grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, non già agli altri invalidi di guerra con minorazioni di rilevanza inferiore.
 
Diritto di precedenza per l'accertamento di handicap
 
Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l'accertamento dell'handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l'interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 - art 6 - comma 3/bis). L a stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).
 
Si ricorda che
 
non rientra tra i compiti della commissione la concessione delle agevolazioni lavorative che conseguono al riconoscimento di handicap e di handicap grave che devono essere richieste all'inps e/o al datore di lavoro;
 
la commissione ha il compito di accertare la minorazione, le difficoltà, le necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (superiore o inferiore ai due terzi);
 
le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra.
 
Infatti, l'accertamento per il riconoscimento di persona in situazione di handicap è un accertamento diverso da quello dell'invalidità civile anche se possono essere richiesti contemporaneamente.
 
La differenza tra un accertamento e l'altro è fondamentale:
 
Lo stato di handicap considera l'incidenza del danno nella vita di relazione della persona e la difficoltà d'inserimento nel contesto sociale. Esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali.
 
L'invalidità civile prende in esame la patologia o menomazione, considerando la situazione complessiva del richiedente, che determinerà l'eventuale riconoscimento di provvidenze economiche e/o di altri benefici, fermi restando tutti i requisiti previsti dalle specifiche normative.
 
La situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
 
È per questo motivo che, a volte, anche in presenza di una invalidità inferiore a quella totale, può essere riconosciuto l'handicap in situazione di gravità.
 
L'accertamento di handicap può essere richiesto anche in assenza del riconoscimento di invalidità.
 
Accertamento provvisorio
 
Qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni (15 giorni per le patologie oncologiche e per le patologie gravi comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione (art. 2 della Legge n. 423/1993).
 
Su questo punto si rinvia alla specifica scheda di approfondimento.
 
Procedura
 
Dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap sono inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.
 
Per prima cosa il cittadino deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico di famiglia, che contestualmente invierà una copia in via telematica direttamente all'inps. 
 
Il sistema attribuirà un codice alla pratica che dovrà essere abbinata alla richiesta di visita di accertamento, che l'utente registrato al sito inps, potrà fare direttamente e in modo autonomo oppure tramite patronato entro 90 giorni pena scadenza del certificato medico e quindi annullamento di tutta la procedura. (Messaggio INPS n. 28110/10)
 
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
 
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati. Per ulteriori informazioni consultare
 
05.09.2013 02:30
28.07.2013 16:08
 
Indennità di accompagnamento (L. 18/80)
 
L’ indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.
 
 
 
 
Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.
 
 
 
 
REQUISITI PER IL DIRITTO
 
riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
ovvero
impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;
spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali;
cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica.
 
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
 
L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
 
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
 
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
 
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.
 
Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia.
 
Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
 
Successivamente, l’ art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
 
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
 
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 
un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ
 
 
 
 
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
 
siano ricoverati gratuitamente in istituto;
percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.
 
L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
 
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.
 
L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.
 
L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato.
 
La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2010 è di Euro 480,47 ed è corrisposta per 12 mensilità.
 
 
 
 
MINORI
 
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
 
 
 
 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI
 
Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione.
Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.
Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.
Nel caso in cui l’accertamento sanitario sia avvenuto d’ufficio, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all’Ente che ha la potestà concessoria.
Qualora, infine, l’accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all’Ente che ha la potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc.
 
 
 
 
INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
 
 
 
REQUISITI PER IL DIRITTO
 
 
 
 
età inferiore ai 18 anni;
riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché
minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
validità per il solo periodo di frequenza:
requisito fondamentale è quindi la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure
frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
spetta per intero se il reddito del minorato non supera determinati limiti personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95);
cittadinanza e residenza sul territorio nazionale.
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.
 
 
 
 
E' una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
 
 
 
 
La domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile va presentata esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza.
 
L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido.
 
 
 
 
A norma dell’ art. 1 della l. 289/1990, l’indennità mensile di frequenza spetta agli invalidi civili minori cui siano state riconosciute dalla competente Commissione S0anitaria difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
 
La concessione dell’indennità è subordinata quindi, oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle seguenti altre condizioni:
 
frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
oppure:
frequenza di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (vedi sentenza C.C. n.467/2002 - circ. 11/2003);
oppure:
frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.
Hanno altresì diritto all’indennità mensile di frequenza i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia.
 
Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
 
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE) in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
 
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
 
un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
La concessione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che l’interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della competente Commissione Medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti.
 
La corresponsione del beneficio è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza: la legge subordina il diritto all’indennità alla condizione dell’effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.
 
Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
 
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.
 
 
 
 
Relativamente alle richieste di erogazione della tredicesima mensilità sull'indennità di frequenza - alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione, sez. Lavoro - si ribadisce la limitazione del diritto all'indennità di frequenza ai soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico) e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Di conseguenza non è logicamente sostenibile il diritto ad una tredicesima mensilità laddove sia soltanto eventuale il diritto a dodici (v. msg. 27559 del 10/12/2008).
 
 
 
 
INCOMPATIBILITÀ
 
Essa è incompatibile con:
 
l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
 
 
 
 
L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.
 
 
 
 
La misura dell’indennità di frequenza per l’anno 2010 è di Euro 256,67 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.
 
 
 
 
Tabelle
Importi limiti di reddito
 
 
 
 
CODICI FASCIA
 
 
 
CODICE FASCIA DESCRIZIONE
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33 invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno
38 invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento (fascia provvisoria).
39 invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione
40 invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno
41 invalidi totali, non ricoverati, titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42 Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
44 invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45 invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89)
47 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (l. 289/1990)
49 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure provvedono in automatico a sospendere il pagamento per luglio, agosto e settembre e a riprendere i pagamenti da ottobre.
50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (l. 289/1990). Le procedure prevedono l’attribuzione dell’indennità di frequenza per l’intero anno, senza alcuna sospensione dei pagamenti.
 
 
 
 
I diversi codici delle varie categorie di beneficiari non sempre comportano una differenza dell’importo della prestazione erogata; talvolta si tratta di differenze relative ai requisiti e alle modalità amministrative (età, reddito, grado di invalidità).
Al momento dell’acquisizione nelle procedure informatiche gli operatori devono anteporre alla fascia i codici categoria corrispondenti alle diverse minorazioni: 4 (ciechi civili), 5 (sordomuti) e 6 (invalidi civili).
 
 
 
 
LE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI INVALIDI CIVILI
Legge 13 maggio 1961, n. 469 Legge 13 maggio 1961, n. 469
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 145). -
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Legge 30 marzo 1971 n. 118 Legge 30 marzo 1971, n. 118
(in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 82). -
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge 11 febbraio 1980 n. 18 Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 44). - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1).
(1) Legge abrogata dall'art. 30, l. 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 24, l. 328/2000, cit.
Legge 29 febbraio 1980 n. 33 Legge 29 febbraio 1980, n. 33
(in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 59). -
Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.
Legge 26 febbraio 1982 n. 54 Legge 26 febbraio 1982, n. 54
(in Gazz. Uff., 1 marzo, n. 58). -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.
Legge 26 luglio 1984 n. 392 Legge 26 luglio 1984, n. 392
(in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 209). -
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
Legge 21 novembre 1988 n. 508 Legge 21 novembre 1988, n. 508
(in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 277). -
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
Decreto Legislativo 23 novembre 1988 n. 509 Decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509
(in Gazz. Uff., 26 novembre, n. 278). -
Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291.
Legge 11 ottobre 1990 n. 289 Legge 11 ottobre 1990, n. 289
(in Gazz. Uff., 17 ottobre, n. 243). -
Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla l. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.
Legge 29 dicembre 1990 n. 407 Legge 29 dicembre 1990, n. 407
(in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303). -
Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993
Legge 30 dicembre 1991 n. 412 Legge 30 dicembre 1991, n. 412
(in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 305). -
Disposizioni in materia di finanza pubblica
Legge 31 dicembre 1991 n. 429 Legge 31 dicembre 1991, n. 429
(in Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 7). -
Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati.
Legge 17 maggio 1999, n. 144 Legge 17 maggio 1999, n. 144
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 22 maggio, n. 118). -
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
Legge 23 dicembre 2000 n. 388
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). -
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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