Trentino Alto Adige Esenzioni:
ESENZIONE TICKET PER MOTIVI DI REDDITO, DAL 1 OTTOBRE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ESENZIONI E' A REGIME
La deliberazione n. 1438 del 1 luglio 2011 approvata dalla Giunta Provinciale fissa per il 1 ottobre 2011 l'avvio a regime delle nuove disposizioni per la gestione delle esenzioni per reddito nella Provincia di Trento. Ciò in seguito all'attuazione del D.M. 11 dicembre 2009 che ha per oggetto: "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria". Il Ministero dell'Economia e Finanze ha infatti stabilito che anche l'esenzione per motivi connessi al reddito sia apposta sulla ricetta direttamente dal medico prescrittore, così come avviene per le esenzioni per condizione soggettiva e malattia.
Si elencano i soggetti che hanno titolo alle esenzioni per motivi di reddito:
- gli assistiti di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 36.151,98 (Codice Esenzione E01);
- gli assistiti disoccupati ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo lordo, inferiore ad € 8.263,31, incrementati fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Codice esenzione E02 per i disoccupati e Codice esenzione E99 per gli inoccupati. Nota Bene: l'esenzione E99 è riconosciuta a livello provinciale e non può quindi essere spesa in Strutture extra-provinciali);
- gli assistiti titolari di assegno (ex pensione) sociale ed i familiari a carico di questi ultimi (Codice esenzione E03);
- gli assistiti titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni ed i familiari a carico di questi ultimi purchè con un reddito complessivo lordo, inferiore ad € 8.263,31, incrementati fino ad € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (Codice esenzione E04);
- gli assistiti terzi figli (e successivi) residenti in provincia di Trento che nell'anno di riferimento hanno un reddito complessivo personale inferiore a € 6.000,00 e quindi a carico della famiglia. Tale esenzione (Codice esenzione E80) è riconosciuta a livello provinciale; non può quindi essere spesa in Strutture extra-provinciali
Ecco le principali novità:
- La data di riferimento per la verifica del diritto all'esenzione è quella della prescrizione .
- Il codice esenzione deve essere riportato sulla prescrizione direttamente dal medico prescrittore.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato un elenco degli aventi diritto all'esenzione per reddito, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta collegati al sistema informatico hanno ricevuto la relativa informativa. L'elenco è stato inoltre riportato nel programma di accettazione che provvederà a fare tutti i controlli necessari.
- I soggetti non presenti nell'elenco del Ministero che ritengono di aver diritto all'esenzione per reddito possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio. A seguito di questa sarà fornito un certificato di esenzione che potrà essere soggetto a controlli.
- Il certificato non dovrà essere richiesto preventivamente per presentarlo al medico prescrittore, si potrà richiedere in occasione della prima prestazione specialistica (nelle sole strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari), in quel momento sarà possibile dichiarare il proprio diritto all'esenzione che verrà riconosciuto anche per la ricetta che si sta presentando.
- NB: SE LA PRIMA PRESTAZIONE SPECIALISTICA VIENE EFFETTUATA PRESSO UNA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA L'UTENTE DOVRA' PREVENTIVAMENTE COMPILARE L'AUTOCERTIFICAZIONE PRESSO UNO SPORTELLO CASSA DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E SUCCESSIVAMENTE RICHIEDERE AL MEDICO PRESCRITTORE L'APPOSIZIONE DEL CODICE IN RICETTA.
- Nel caso di autocertificazione per stato di disoccupazione verrà effettuata una verifica immediata attraverso un'interrogazione on-line all'Agenzia del Lavoro al fine di evitare erronee dichiarazioni da parte dell'assistito passibili di successive sanzioni.
- All'atto della presentazione dell'autocertificazione deve essere acquisita copia di un documento d'identità.
Dal portale si può stampare il certificato se si è presenti nell'elenco del ministero o se preventivamente è stata fatta l'autocertificazione presso i nostri sportelli.