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Agevolazioni per i disabili

In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali previste per loro. L’ultima legge finanziaria per il 2002, la legge 28 dicembre 2001, n.448, non è stata da meno, infatti ha maggiorato in modo consistente l’importo della detrazione per i figli a carico se questi sono portatori di handicap e previsto una nuova detrazione a favore dei sordomuti. Nel testo che segue sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio tutte le agevolazioni previste.

Agevolazioni fiscali

In questi ultimi anni le leggi finanziarie si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali previste per loro. In base al recente riordino della normativa, le principali agevolazioni sono:

Per i figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una speciale detrazione dall’Irpef pari a 774,69 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo del genitore

Per i veicoli

  • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
  • l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto
  • l’esenzione dal bollo auto
  • l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

  • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
  • l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
  • la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti
  • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche

Detrazione d’imposta (del 36%) sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

Per le spese sanitarie

La possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica per l’assistenza personale la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

Le agevolazioni per il settore auto

Chi sono i disabili ammessi alle agevolazioni per il settore auto

L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

  1. i non vedenti e sordomuti
  2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale - stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione - abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge n. 104/1992) presso la ASL. I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento del veicolo.

Per quali veicoli

Le agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, oltre che agli autoveicoli anche ai seguenti veicoli:

  • motocarrozzette
  • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
  • autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19 %).

Le altre agevolazioni

Maggiore detrazione per i figli a carico portatori di handicap

Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione dall’Irpef in caso di figli portatori di handicap. La nuova detrazione, di 774,69 euro, spetta per ogni figlio fiscalmente a carico portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992), a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella (di importo minore) che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell’handicap. Si ricorda che per essere considerati fiscalmente a carico è necessario che il reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non sia superiore a 2.840,51 euro. Tuttavia, ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Agevolazioni IRPEF per alcune spese sanitarie e i mezzi d'ausilio

Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica, es. infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. È bene ricordare che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (cioè quando il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, non è superiore a 2.840,51 euro). Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per: trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro); acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale.