Il riconoscimento dell' handicap ai fini delle agevolazioni lavorative Aggiornata al: 25/7/2013

05.09.2013 02:32
30.07.2013 01:58
 
La legge 104/92: "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art 3 individua i soggetti aventi diritto.
 
In particolare:
 
 l'art. 3 - comma 1 definisce persona  handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
 
l'art. 3 - comma 3 definisce la situazione di handicap grave che si configura "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
 
Il certificato di handicap (art. 3 - comma 1) è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni lavorative.In base all'art. 21 della legge 104/92, la persona handicappata, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
 
scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
 
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
 
Questa agevolazione opera solo nel campo della Pubblica Amministrazione
 
Il certificato di handicap grave (art. 3 - comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall'art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
 
prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all'8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
 
permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
 
trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
 
congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (figlio, fratello e/o sorella, coniuge, genitore) portatore di handicap in condizioni di gravità.
 
Si sottolinea che la certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione.
 
L'accertamento viene effettuato dalle stesse commissioni mediche che operano presso l'Azienda USL per il riconoscimento dell'invalidità civile (legge n.295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le commissioni sono integrate da un medico dell'INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
 
Tale norma ha anche attribuito all'Inps il compito di convalida definitiva dei verbali che, precedentemente alla entrata in vigore della nuova normativa, era attribuito alle Commissioni Mediche di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
Eccezioni
 
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 - comma 3 della Legge n. 289/2002 -finanziaria 2003 e Circolare INPS n. 128/2003). Si tratta di un'opportunità importante per le persone con sindrome di Down che  possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra. Si precisa che il "cariotipo" è l'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.
 
Per i grandi invalidi di guerra, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del decreto concessivo della stessa, può sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL (articolo 38 - comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).
 
Questo vantaggio spetta ai soli grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, non già agli altri invalidi di guerra con minorazioni di rilevanza inferiore.
 
Diritto di precedenza per l'accertamento di handicap
 
Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l'accertamento dell'handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l'interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 - art 6 - comma 3/bis). L a stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).
 
Si ricorda che
 
non rientra tra i compiti della commissione la concessione delle agevolazioni lavorative che conseguono al riconoscimento di handicap e di handicap grave che devono essere richieste all'inps e/o al datore di lavoro;
 
la commissione ha il compito di accertare la minorazione, le difficoltà, le necessità dell'intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (superiore o inferiore ai due terzi);
 
le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra.
 
Infatti, l'accertamento per il riconoscimento di persona in situazione di handicap è un accertamento diverso da quello dell'invalidità civile anche se possono essere richiesti contemporaneamente.
 
La differenza tra un accertamento e l'altro è fondamentale:
 
Lo stato di handicap considera l'incidenza del danno nella vita di relazione della persona e la difficoltà d'inserimento nel contesto sociale. Esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali.
 
L'invalidità civile prende in esame la patologia o menomazione, considerando la situazione complessiva del richiedente, che determinerà l'eventuale riconoscimento di provvidenze economiche e/o di altri benefici, fermi restando tutti i requisiti previsti dalle specifiche normative.
 
La situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
 
È per questo motivo che, a volte, anche in presenza di una invalidità inferiore a quella totale, può essere riconosciuto l'handicap in situazione di gravità.
 
L'accertamento di handicap può essere richiesto anche in assenza del riconoscimento di invalidità.
 
Accertamento provvisorio
 
Qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni (15 giorni per le patologie oncologiche e per le patologie gravi comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione (art. 2 della Legge n. 423/1993).
 
Su questo punto si rinvia alla specifica scheda di approfondimento.
 
Procedura
 
Dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap sono inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.
 
Per prima cosa il cittadino deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico di famiglia, che contestualmente invierà una copia in via telematica direttamente all'inps. 
 
Il sistema attribuirà un codice alla pratica che dovrà essere abbinata alla richiesta di visita di accertamento, che l'utente registrato al sito inps, potrà fare direttamente e in modo autonomo oppure tramite patronato entro 90 giorni pena scadenza del certificato medico e quindi annullamento di tutta la procedura. (Messaggio INPS n. 28110/10)
 
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
 
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati. Per ulteriori informazioni consultare
 
E' inoltre importante sapere che:
 
se la persona presenta gravi deficit che ne limitano la mobilità o è intrasportabile può essere richiesta visita domiciliare  con procedura telematica;
 
alla visita per l'accertamento dell' handicap può partecipare il medico di fiducia del richiedente;
 
in caso di impedimento a presentarsi nel giorno fissato per la visita di accertamento si può chiedere, sempre con procedura telematica, una nuova data di visita. Comunque, la persona assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocata. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
 
lo stato di handicap e di handicap grave può essere riconosciuto per un periodo limitato di tempo (per esempio sei mesi, un anno, due anni), prima della scadenza del periodo prescritto, la persona deve presentare una nuova domanda di accertamento;
 
in base alla normativa per la tutela della privacy, la persona che si sottopone all'accertamento dovrà ricevere due copie del verbale. In una di queste due copie sarà omessa la diagnosi (Decreto legislativo n. 196/2003);
 
la certificazione sarà spedita direttamente al richiedente a cura dell'INPS;
 
l'interessato, già riconosciuto persona handicappata, può produrre la domanda per il riconoscimento della condizione di handicap grave per aggravamento della malattia invalidante, anche sulla base di nuove infermità sopravvenute, e per il peggioramento delle condizioni familiari e socio-ambientali.
 
Ricorso
 
avverso la valutazione dell'handicap non è contemplato il ricorso in via amministrativa (non sono stati previsti né organi, né termini). Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa (art. 42 comma 3 legge 326/2003).
 
Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le modalità per opporsi ai verbali di invalidità, handicap, disabilità emessi da INPS. Il nuovo iter prevede l'accertamento tecnico preventivo, cioè la valutazione di un consulente nominato dal giudice. Solo dopo tale valutazione è possibile presentare il ricorso vero e proprio (art. 38 legge 111/2011).
 
Autocertificazione
 
Le persone riconosciute handicappate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 legge n. 448/98).
 
Si precisa che questa modalità è utilizzabile quando si è già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita.
 
Si rileva comunque che questa opportunità è scarsamente utilizzata per la concessione dei benefici lavorativi.
 
Normativa di riferimento
 
Legge 5 febbraio 1992 , n. 104 :"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 
Legge 27 ottobre 1993, n. 423 : "Conversione con modificazioni in legge del D.L. 27 agosto 1993, n. 324. Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unita sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione Italiana Ciechi";
 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 : "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
 
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)";
 
Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128 :"Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie";
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 : Codice in materia di protezione dei dati personali;
 
Legge 24 novembre 2003, n. 326 :"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
 
Legge 9 marzo 2006, n. 80 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006;
 
Decreto Ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007: "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.";
 
Legge 3 agosto 2009, n. 102 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali";
 
Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131 : "Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Nuovo processo dell'Invalidità Civile. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
 
Messaggio INPS 9 novembre 2010, n. 28110 : "Invalidità civile Procedura INVCIV2010. Rilascio nuove funzionalità";
 
Legge 15 luglio 2011, n. 111 : "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria."
 
 
 
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