Piemonte Esenzioni:

19.07.2013 14:38
Per alcuni Tipi di Esenzioni, non è solo a Livello Nazionale come dovrebbe essere ma è a Livello Regionale, in questo caso parliamo della Regione Piemonte,  ma successivamente citeremo tutte le altre Regioni.
 
Successivamente trovando altre Esenzioni le pubblicheremo Attualmente mettiamo queste per semplificare ed aggiornare velocamente il sito.
 
 
 
Esenzioni Piemonte:
 

Esenzione, in base al REDDITO, dal pagamento del Ticket (compartecipazione alla spesa sanitaria)

Le novità di recente introduzione sulle modalità di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche offrono l’occasione per meglio comprendere i criteri per l’esonero dal pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie.

Attualmente occorre distinguere due differenti tipologie di esenzioni dal pagamento del ticket:

• esenzione sulle prestazioni specialistiche  (esenzione prevista dalla legislazione NAZIONALE)
• esenzione per l’acquisto di farmaci  (esenzione prevista dalla legislazione REGIONALE)

Le novità introdotte dal mese di giugno riguardano la legislazione NAZIONALE e le prestazioni specialistiche.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Fino al 31 maggio il cittadino che rientrava nelle categorie di esenzione sottoscriveva, agli sportelli CUP, l’autocertificazione in cui dichiarava il titolo di esenzione.
Dal 1° giugno 2011 sono cambiate le modalità per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici

Non è, infatti, più necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il codice di esenzione sarà riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione, SU RICHIESTA DEL CITTADINO.
Affinchè il medico possa riportare il codice di esenzione PER REDDITO sulla prescrizione di visita specialistica il cittadino dovrà esibire al medico il certificato di esenzione.
Di seguito viene illustrato come ottenerlo.

Come si ottiene il certificato di esenzione?

Il riconoscimento del diritto all’esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.

- A casa, per posta. Per il 2011, al fine di evitare disagi ai cittadini, la Regione Piemonte ha deciso di provvedere, tramite l’ASL, a produrre e ad inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell’elenco ministeriale  il certificato di esenzione da esibire al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012.

- In caso di mancato ricevimento, il cittadino che è inserito negli elenchi del Ministero dell’Economia e delle Finanze è sufficiente che si presenti ad uno degli sportelli ASL abilitati e chieda la ristampa del certificato di esenzione, senza produrre ulteriore documentazione.

Se il cittadino non è negli elenchi del Ministero?

Vi sono alcune categorie di assistiti che, pur se in possesso dei requisiti, non possono essere inseriti automaticamente negli elenchi. E’ il caso, ad esempio, dei disoccupati, o dei cittadini che essendo in possesso di redditi in base ai quali si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (es. pensionati) non risultano negli elenchi prodotti dal Ministero dell’Economia e Finanze.

In questi casi il cittadino che intende ottenere il certificato di esenzione in quanto ritiene di trovarsi nelle condizioni previste, è tenuto a recarsi all’ASL per presentare l’autocertificazione ed ottenere l’attestato di esenzione.

Quali sono le categorie di assistiti che possono ottenere l’esenzione?

Sono le stesse per le quali, in passato, si poteva sottoscrivere l’autocertificazione allo sportello, e cioè:

- E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

- E02: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

- E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;


- E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Cosa si intende per nucleo familiare?

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

Quali sono i familiari a carico?

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Cosa si intende per reddito complessivo del nucleo familiare previsto per le esenzioni E01, E02 ed E04?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Per reddito “complessivo” si intende il reddito riportato nella dichiarazione dei redditi, al lordo degli oneri deducibili:
• reddito certificato mediante il modello CUD: Parte B, punto 1 del Cud
• reddito dichiarato nel modello 730: rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3, redditi 2010
• reddito dichiarato nel modello Unico persone fisiche: rigo RN1

 

Riepilogando:

per sapere se si ha diritto all’esenzione occorre:
- individuare i componenti del  nucleo familiare (semplificando: quelli che avrei dovuto indicare nel riquadro familiari a carico della dichiarazione dei redditi)
- sommare i redditi complessivi lordi di tutti i componenti
- verificare se il totale è inferiore o superiore ai limiti di reddito stabiliti.
Cosa si intende per disoccupato, ai fini dell’esenzione E02?
Ai fini del riconoscimento del diritto all’ esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell’ impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02,  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.

Chi sono i pensionati al minimo, ai fini dell’esenzione E04?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile, che per il 2009 è di 458,20 euro, varia ogni anno)

 

Cosa deve fare l’assistito se, pur ritenendo di aver diritto all’esenzione, non compare negli elenchi del medico prescrittore?

L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. 
A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.

Il rilascio del predetto certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell’assistito, di:
• autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
• autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di disoccupato con l'indicazione del Centro per l’ impiego presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
• dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché della consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
• copia di un documento di identità in corso di validità

L'assistito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito.