Marche Esenzioni:

19.07.2013 16:24
Per alcuni Tipi di Esenzioni, non è solo a Livello Nazionale come dovrebbe essere ma è a Livello Regionale, in questo caso parliamo della Regione Marche,  ma successivamente citeremo tutte le altre Regioni.
 
Successivamente trovando altre Esenzioni le pubblicheremo Attualmente mettiamo queste per semplificare ed aggiornare velocamente il sito.
 
 
 
Esenzioni Marche:

 

 

 

ESENZIONI PER MOTIVI DI ETA' e/o REDDITO
 
Dal 1° ottobre 2011 cambiano le modalità per poter usufruire della esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per condizione economica relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il codice esenzione dovrà essere direttamente riportato al momento della compilazione della ricetta. 
 
Le tipologie di esenzione per reddito da riportare nella ricetta sono le seguenti:
(ai sensi dell’art. 8, comma 16 della Legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
Tipologia di esenzione
Codice da riportare in ricetta
 
E01 - Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98
E02 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
E03 - Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
E04 - Titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico
 
Le AZIENDE SANITARIE dispongono, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, di uno specifico elenco dei soggetti esenti (E01, E03 ed E04). Gli ASSISTITI che rientrano nelle condizioni che danno diritto alle esenzioni per reddito e che risultano inseriti nell’elenco regionale possono richiedere agli sportelli CUP/CASSA delle Aziende Ospedaliere/Zone Territoriali solo al momento della fruizione di una prestazione sanitaria il CERTIFICATO DI ESENZIONE PER REDDITO.
 
AUTOCERTIFICAZIONE - I disoccupati (E02) e gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per godere delle altre tipologie di esenzione per reddito (E01, E03 ed E04), ma non risultano inseriti in tale elenco, dovranno recarsi all’ Ufficio Anagrafe Assistiti della Zona Territoriale di competenza per rendere una autocertificazione.
 
Analoga autocertificazione va resa dagli assistiti rientranti nelle esenzioni relative alla misure anticrisi disposte dalla Regione Marche (codice esenzione E99 con scadenza 31.12.2011).
 
L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o da chi per esso ne abbia titolo) munito di valido documento di identità.
 
Dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) sia del richiedente che degli altri beneficiari dell’esenzione (i familiari a carico). La Zona Territoriale rilascerà loro un CERTIFICATO DI ESENZIONE PER REDDITO. Tutte le autocertificazioni rese saranno controllate.
 
Qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all’esenzione, il Certificato non è più valido e l’assistito è tenuto ad informare la Zona Territoriale di competenza.
 
ALL’ATTO DELLA PRESCRIZIONE, l’assistito potrà richiedere al Medico prescrittore di indicare sulla ricetta il codice di esenzione per condizione economica. Il medico rileva il codice esenzione dal Certificato di esenzione per reddito e riporta il codice nella ricetta. In caso contrario non indica alcun codice esenzione e barra la casella N della ricetta.
 
Il Sistema Tessera Sanitaria aggiorna annualmente entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco degli assistiti esenti per condizione economica, pertanto i Certificati di esenzione hanno validità fino al 31.03.2012. Il certificato verrà sostituito alla scadenza, analogamente l’autocertificazione va rinnovata annualmente.
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI ASSITITI DEVONO RIVOLGERSI ALLA ZONA TERRITORIALE DI COMPETENZA