Invalidità Civile

17.07.2013 04:36

L'epilessia è una patologia invalidante.

Ciò che formalizza tale condizione d'invalidità è la diagnosi. La certificazione dell'invalidità è l'atto che permette l'accesso alle condizioni invalidanti. A seconda del tipo di epilessia, crisi, loro frequenza ed all'associazione o meno con altre patologie invalidanti, varia il grado d'invalidità riconosciuto. 

I percorsi d'inclusione ed il riconoscimento delle agevolazioni possono essere ottenute solo a seguito del riconoscimento dell'invalidità che si consegue facendo specifica domanda all'INPS.

 

E' con la diagnosi che le limitazioni previste per le distinte condizioni correlate all'epilessia vengono in essere. Al contrario di quanto è comunemente percepito, è la cerfificazione d'invalidità che permette l'accesso alle agevolazioni inclusive.

Invalidita' civile

Definizione di invalido civile:

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, fisiche e/o psichiche e sensoriali, che comportano un danno funzionale permanente o, se minori di 18 anni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere compiti e le funzioni proprie della loro eta' (L. n° 118/71, art. 2)

   Prestazioni economiche per gli invalidi civili

1) Assegno mensile:
l' invalidita' parziale superiore o pari al 74% da diritto ai soggetti, di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni, sempre che sussistano le condizioni di reddito, ad un assegno mensile di assistenza di 13 mensilita'. L' assegno puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che il beneficiario non accede a posti di lavoro idonei alle sue condizioni fisiche (il cosiddetto requisito di incollocamento, art. 13, L. 118/71).

2) Pensione:
L' invalidita' totale da diritto, solo ai soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e sempre che sussistono le condizioni di reddito, ad una pensione di inabilita' di 13 mensilita' (D.L.) 509/88, art. 8).

3) Indennita' di accompagnamento:
Gli invalidi che siano incapaci di deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ricevono una indennita' di accompagnamento di 12 mensilita', a prescindere dalla loro condizione reddituale (Cassazione 4641/92 e 8390/91) purché non siano ricoverati gratuitamente in un istituto con onere a totale carico delle strutture pubbliche.

Hanno diritto alla prestazione anche i minori di 18 anni e gli ultrasessantacinquenni. L' indennita' non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa.

Minori in tenera eta' e indennita' di accompagnamento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11329 del 24 ottobre 1991, hanno risolto positivamente la questione della concessione dell' indennita' di accompagnamento a bambini in tenera eta'.

4) Indennita' di frequenza:
I minori di anni 18, ai quali siano state riconosciute difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', hanno diritto ad un' indennita' di frequenza mensile.

La concessione di tale indennita' e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati convenzionati; che operino a scopo terapeutico, riabilitativo o di recupero dei soggetti con handicap; oppure e' richiesta la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, di centri di formazione e addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale.

La concessione dell' indennita' e' inoltre subordinata, a differenza di tutte le altre indennita', al possesso del requisito reddituale riferito al reddito personale del minore e viene limitata al periodo di effettiva frequenza. Tale indennita' e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero continuativo e permanente (L. 289/90, art. 3; M. Interno circ. n. 12 del 31/10/1990).  

 

Adempimenti amministrativi

 

Per essere riconosciuti invalidi civili al fine di ottenere le prestazioni economiche e gli altri benefici previsti per tale categoria, (collocamento obbligatorio L. 482/68, esenzione ticket, protesi, etc.) e' necessario presentare:

 

Domanda redatta sugli appositi moduli ed indirizzarla alla preposta Commissione Medica (mettere indirizzo generico) insediata presso la U.S.L. competente per territorio. Sono previsti due tipi di moduli a seconda che il richiedente sia maggiorenne; minorenne o interdetto.

certificato medico e documentazione integrativa da allegarsi alla domanda. 

 

L’epilessia è caratterizzata da crisi di origine corticale cronicamente ricorrenti; non è, pertanto,
corretto porre diagnosi di epilessia in presenza di eventi critici unici.
La valutazione medico legale presuppone un adeguato inquadramento delle caratteristiche delle
crisi: parziali o focali ad esordio localizzato, senza compromissione della coscienza; parziali
complesse ad esordio loca...lizzato, con disturbo della coscienza; generalizzate bilaterali,
simmetriche, con perdita di coscienza; secondariamente generalizzate con esordio localizzato e
successiva perdita di coscienza.
Fondamentale è inoltre la determinazione della frequenza delle crisi; tale parametro andrà dedotto
dall’esame di adeguata documentazione clinico-terapeutica.
Nella valutazione si deve tener conto anche dell’eventuale farmaco-resistenza, definibile come
persistenza di crisi nonostante tentativo terapeutico con due farmaci antiepilettici di prima linea
(carbamazepina, fenitoina, levetiracetam, valproato, oxcarbazepina, fenobarbital, topiramato,
lamotrigina, gabapentin, etosuccimide, clonazepam) sia in 66finteri al che in combinazione purché
adeguatamente documentata, nonché della presenza di alterazioni di tipo psichico e/o cognitivo.

Le valutazioni tabellari proposte nella sezione terza stratificano l’epilessia in 7 classi funzionali
elaborate sulla base della classificazione di Janz modificata:
Descrizione Classe funzionale
1:Libero da crisi da due anni in costanza di terapia.(percentuale invalidita' civile Minimo 11% Massimo 20%)

2:Crisi morfeiche, mensili. (percentuale invalidita' civile Minimo 21% Massimo 30%)

3:Crisi morfeiche, settimanali.(percentuale invalidita' civile Minimo 31% Massimo 40%)
   Crisi parziali, mensili.(percentuale invalidita' civile Minimo 31% Massimo 40%)

4:Crisi generalizzate, semestrali.(percentuale invalidita' civile Minimo 41% Massimo 50%)
   Crisi parziali complesse, semestrali.(percentuale invalidita' civile Minimo 41% Massimo 50%)

5:Crisi generalizzate, mensili.(percentuale invalidita' civile Minimo 51% Massimo 70%)
  Crisi parziali complesse, mensili.(percentuale invalidita' civile Minimo 51% Massimo 70%)
  Crisi parziali, settimanali.(percentuale invalidita' civile Minimo 51% Massimo 70%)

6:Crisi generalizzate, settimanali.(percentuale invalidita' civile Minimo 71% Massimo 90%)
   Crisi parziali complesse, settimanali.(percentuale invalidita' civile Minimo 71% Massimo 90%)
   Crisi parziali, plurisettimanali.(percentuale invalidita' civile Minimo 71% Massimo 90%)

7:Crisi generalizzate, plurisettimanali.(percentuale invalidita' civile Minimo 91% Massimo 100%)
   Crisi parziali complesse, plurisettimanali(percentuale invalidita' civile Minimo 91% Massimo 100%)

https://www.inps.it/docallegati/Informazioni/approfondimenti/pensioni/prestazioniassistenziali/provvidenzeeconomicheinfavoredeiminoraticivili/Documents/Linee_Guida_INPS_Accertamenti_Stati_Invalidanti.pdf